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È ufficiale: Brescia-Cosenza 0-3 a tavolino

Il Giudice Sportivo non ha omologato l’1-1, decretando la vittoria ai Lupi per quanto accaduto a ridosso del triplice fischio. Per i biancazzurri anche due gare a porte chiuse

Adesso è ufficiale: il Giudice Sportivo ha decretato lo 0-3 a tavolino nel match Brescia-Cosenza, ritorno del playout di Serie BKT 2022/2023. Questo il comunicato ufficiale:

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito
riportate:
” ” ” N. 78
SERIE BKT
Gare dell’1 giugno 2023 – Play-out ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni, successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della Soc. Brescia invadevano il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi, dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il
Responsabile dell’Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara;

visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l’altro, veniva riportato che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori della Soc. Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant’è che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l’impianto di giuoco;
in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc, Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;

P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Brescia la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse.

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